Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  di lire 800.000.000 derivante dall'attuazione della
presente legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art.  19,
quinto  comma,  della  legge  regionale  9 dicembre 1977, n. 72, come
modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43,  del  fondo
globale   di  cui  al  capitolo  80210  partita  n.  2  "Agevolazioni
tariffarie in favore di categorie protette in attuazione dell'art. 30
della  legge  regionale  8  maggio  1985,  n.  54"  del  bilancio  di
previsione relativo all'esercizio finanziario 1991.
   2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio  finanziario  1992  e'  istituito   il   capitolo   45754
denominato  "Contributo  straordinario  a  favore  delle  aziende  di
trasporto  pubblico  locale  per  i  nuovi  introiti   derivanti   da
agevolazioni tariffarie" con lo stanziamento di lire 800.000.000.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 20 dicembre 1991
 
                              CREMONESE