Art. 3. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale di cui al capitolo 80210 partita n. 2 "Agevolazioni tariffarie in favore di categorie protette in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54" del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1991. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e' istituito il capitolo 45754 denominato "Contributo straordinario a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i nuovi introiti derivanti da agevolazioni tariffarie" con lo stanziamento di lire 800.000.000. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 20 dicembre 1991 CREMONESE