Art. 3.
 
   1. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere  tutti  gli  atti
necessari   per   perfezionare   la   partecipazione   della  Regione
all'associazione.
   2. E' altresi' autorizzata a versare una quota  associativa  annua
pari  a  lire  duecentocinquanta  milioni  per  la  realizzazione dei
programmi annuali di attivita'.