Art. 6.
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 11 febbraio 1992
 
                               SALINI