Art. 4.
 
   1. La Giusnta regionale, sulla base delle  risultanze  dei  lavori
della  commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base
regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti  di  ciascuna
unita' sanitaria locale risultati idonei.
   2.  L'utilizzazione  della  graduatoria  unica  regionale avviene,
secondo l'ordine della stessa ed in base alle preferenze espresse dai
candidati idonei, per il conferimento dei posti di cui alla  presente
legge  che  residuano  dall'utilizzazione  delle distinte graduatorie
formate dai candidati risultati idonei per ciascuna unita'  sanitaria
locale.
   3.   Le   unita'   sanitarie   locali   procedono,   con   proprio
provvedimento, alla nomina dei vincitori.