Art. 4. 1. La Giusnta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti di ciascuna unita' sanitaria locale risultati idonei. 2. L'utilizzazione della graduatoria unica regionale avviene, secondo l'ordine della stessa ed in base alle preferenze espresse dai candidati idonei, per il conferimento dei posti di cui alla presente legge che residuano dall'utilizzazione delle distinte graduatorie formate dai candidati risultati idonei per ciascuna unita' sanitaria locale. 3. Le unita' sanitarie locali procedono, con proprio provvedimento, alla nomina dei vincitori.