Art. 3.
 
   Il  primo  comma dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 75 e'
cosi' sostituito:
   "A decorrere dal 1992 l'entita' del contributo  ordinario  annuale
e' determinato nella seguente misura:
     a) alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana
L. 800.000.000;
     b) alla Fondazione Toscana Spettacolo L. 500.000.000;
     c) alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana
L. 200.000.000".
   Il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 75 e'
cosi' sostituito:
   "Alla  copertura finanziaria della spesa di L. 1.500.000.000 per i
contributi di  cui  al  comma  precedente  si  provvede  a  decorrere
dall'esercizio  finanziario  1992,  e  per i successivi esercizi, con
legge di bilancio".