Art. 3. Il primo comma dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 75 e' cosi' sostituito: "A decorrere dal 1992 l'entita' del contributo ordinario annuale e' determinato nella seguente misura: a) alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana L. 800.000.000; b) alla Fondazione Toscana Spettacolo L. 500.000.000; c) alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana L. 200.000.000". Il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 75 e' cosi' sostituito: "Alla copertura finanziaria della spesa di L. 1.500.000.000 per i contributi di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, e per i successivi esercizi, con legge di bilancio".