Art. 15. Funzioni di vigilanza e controllo 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti al medesimo servizio espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.