Art. 15.
                  Funzioni di vigilanza e controllo
 
   1.  Le  funzioni  di  vigilanza  e  di  controllo  sulle attivita'
professionali  di  guida  turistica,  accompagnatore   turistico   ed
assistente   di   turismo   equestre  sono  esercitate  dal  servizio
competente  in  materia  di  turismo.  A  tal  fine  sono  incaricati
dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti al medesimo
servizio  espressamente  individuati  con  deliberazione della Giunta
provinciale.