Art. 18.
                        Copertura degli oneri
 
  1.  Alla  copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di L.
1.500.000, derivanti dall'applicazione degli artt.  3,  comma  3,  6,
comma  5,  e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si
provvede mediante riduzione di pari importo  del  fondo  iscritto  al
capitolo  84170  dello  stato di previsione della spesa - tabella B -
per  il  medesimo  esercizio  finanziario,  in  relazione  alla  voce
indicata  per  "Costituzione  di   nuovi   comitati   e   commissioni
consultive"  nell'allegato  n.  4  di  cui  all'art.  9  della  legge
provinciale  concernente  "Bilancio  di  previsione  della  provincia
autonoma  di  Trento  per  l'esercizio  finanziario  1992  e bilancio
pluriennale 1992-1994".
   2. Ai maggiori  oneri,  valutati  nell'importo  di  L.  1.500.000,
derivanti  dall'applicazione degli artt. 3, comma 3, 6, comma 5, e 9,
comma 4, a carico  dell'esercizio  finanziario  1993,  si  fa  fronte
mediante   l'utilizzo   di   una   quota   di   pari  importo,  delle
disponibilita'  iscritte  nel  settore  funzionale   "Amministrazione
generale",  programma  "Amministrazione  generale", area di attivita'
"Servizi  generali"  del  bilancio  pluriennale  1992-1994,  di   cui
all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.
   3.   Per   gli  esercizi  successivi  si  provvedera'  secondo  le
previsioni recate del bilancio pluriennale della provincia.
   4. Per i fini di cui all'art. 10  si  provvede  nell'ambito  delle
autorizzazioni  di  spesa  di  cui  all'art. 32, comma 2, della legge
provinciale 3 settembre 1987, n. 21.