Art. 18. Copertura degli oneri 1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli artt. 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive" nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994". 2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 1.500.000, derivanti dall'applicazione degli artt. 3, comma 3, 6, comma 5, e 9, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilita' iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attivita' "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1. 3. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate del bilancio pluriennale della provincia. 4. Per i fini di cui all'art. 10 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.