Art. 3. Licenza per l'esercizio della professione 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 e dall'art. 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'art. 2 nella provincia autonoma di Trento e' subordinato al rilascio della relativa licenza da parte del presidente della Giunta provinciale, previo accertamento dei seguenti requisiti: a) residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia autonoma di Trento; b) conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6. 2. Il rilascio della licenza deve essere richiesto sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6. 3. Il documento attestante il possesso della licenza munito di fotografia e contenente i dati anagrafici dell'intestatario viene consegnato dal servizio compentente in materia di turismo a coloro che ne abbiano presentato richiesta. Il servizio compentente in materia di turismo consegna inoltre un distintivo che deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento delle relative attivita'. 4. Il documento attestante il possesso della licenza ed il distintivo devono essere restituiti al servizio competente in materia di turismo in caso di revoca, decadenza o sospensione della licenza stessa. 5. La licenza deve significare la professione per la quale l'abilitazione e' stata accertata e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attivita'.