Art. 3.
              Licenza per l'esercizio della professione
 
   1.  Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 11 e dall'art. 123,
secondo comma, del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle
attivita' professionali di cui all'art. 2 nella provincia autonoma di
Trento e' subordinato al rilascio della relativa licenza da parte del
presidente della Giunta provinciale, previo accertamento dei seguenti
requisiti:
     a)  residenza  anagrafica  in  uno  dei  comuni  della provincia
autonoma di Trento;
     b) conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6.
   2. Il rilascio della licenza deve essere richiesto  sei  mesi  dal
conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 6.
   3.  Il  documento  attestante  il possesso della licenza munito di
fotografia e contenente i  dati  anagrafici  dell'intestatario  viene
consegnato  dal  servizio  compentente in materia di turismo a coloro
che ne abbiano  presentato  richiesta.  Il  servizio  compentente  in
materia  di  turismo  consegna  inoltre un distintivo che deve essere
tenuto bene in vista nell'espletamento delle relative attivita'.
   4. Il  documento  attestante  il  possesso  della  licenza  ed  il
distintivo devono essere restituiti al servizio competente in materia
di  turismo  in caso di revoca, decadenza o sospensione della licenza
stessa.
   5. La  licenza  deve  significare  la  professione  per  la  quale
l'abilitazione  e'  stata  accertata  e,  per la guida turistica, gli
eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attivita'.