Art. 5.
             Esonero dall'obbligo di munirsi di licenza
 
   1. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza:
     a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati
all'estero e da qui  provenienti  in  accompagnamento  di  stranieri,
fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;
     b)   chi  svolge  non  professionalmente  e  senza  compenso  le
attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore di soci
od appartenenti ad  associazioni  ed  organizzazioni  operanti  senza
scopo  di  lucro  con  finalita'  ricreative,  culturali, religiose o
sociali, delle quali egli stesso  sia  socio,  nell'osservanza  delle
norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
 
     c)  chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggio e
turismo  attivita'  di  accoglienza  ed  accompagnamento  da  e   per
aeroporti,  stazioni  di  partenza e di arrivo di mezzi collettivi di
trasporto;
     d) chi svolge attivita' equestre nell'ambito  della  Federazione
italiana  sport  equestri  (FIS)  ovvero di circoli ed associazioni a
carattere sportivo;
     e) chi svolge le attivita'  di  cui  alla  presente  legge  alle
dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  con  rapporto  di  lavoro
subordinato, allorche' tali  attivita'  siano  direttamente  rese  in
favore delle stesse amministrazioni;
     f)  i  direttori di agenzie di viaggio e turismo quando svolgono
occasionalmente attivita' di accompagnamento di clienti  dell'agenzia
nell'ambito del territorio provinciale.