Art. 5. Esonero dall'obbligo di munirsi di licenza 1. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza: a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza; b) chi svolge non professionalmente e senza compenso le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore di soci od appartenenti ad associazioni ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro con finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, delle quali egli stesso sia socio, nell'osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo; c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; d) chi svolge attivita' equestre nell'ambito della Federazione italiana sport equestri (FIS) ovvero di circoli ed associazioni a carattere sportivo; e) chi svolge le attivita' di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorche' tali attivita' siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni; f) i direttori di agenzie di viaggio e turismo quando svolgono occasionalmente attivita' di accompagnamento di clienti dell'agenzia nell'ambito del territorio provinciale.