Art. 2. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere gli accordi con gli altri fondatori pubblici e con gli eventuali fondatori privati e a compiere, anche delegando all'uopo l'Assessore regionale alla pubblica istruzione, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti: a) scopi della Fondazione dovranno essere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonche' lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi saranno perseguiti, fra l'altro, attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi, di indirizzo sia professionale che amatoriale, finalizzati, in particolare, all'utilizzazione degli allievi per attivita' di divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale; b) la Fondazione dovra' avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori; c) la Fondazione dovra' essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri fondatori pubblici, oltre che dagli eventuali fondatori privati. I componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale e, assieme a quelli designati dagli altri fondatori pubblici, dovranno, comunque, detenere la maggioranza. Lo statuto potra' prevedere la nomina di un organo piu' ristretto per i compiti di ordinaria gestione amministrativa. La Fondazione dovra' inoltre essere dotata di un organo deputato ai compiti di direzione tecnica; d) dovra' essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione; e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, saranno scelti dal Consiglio regionale con voto limitato che garantisca la presenza della minoranza secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, concernente: "Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale", fra le persone in possesso di diploma di laurea, di conservatorio musicale o di istituto musicale della Valle d'Aosta e che comunque presentino caratteristiche di esperienza specifica nel settore; f) il patrimonio iniziale della Fondazione dovra' essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti, dall'articolo 4, dai conferimenti degli altri fondatori pubblici e degli eventuali fondatori privati; g) l'attivita' della Fondazione dovra' essere finanziata dalle rette degli allievi dei corsi di musica, dai frutti del patrimonio e dai contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6, oltre che da altri eventuali contributi o da liberalita' di enti pubblici o di privati; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attivita' della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa; h) per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione assumera' personale insegnante che dovra' dimostrare la piena conoscenza della lingua francese e che avra' con essa un rapporto di lavoro di natura privatistica; detto personale verra' scelto seguendo apposite graduatorie che dovranno essere formate sulla base dei titoli di stu- dio, professionali ed artistici, e dei servizi precedentemente prestati, potendo prevedersi di accordare la preferenza, a parita' di titoli, ai residenti in Valle d'Aosta. A tale proposito, ogni possibile priorita' dovra' essere data al personale gia' utilizzato nell'ambito dei corsi regionali di musica finora organizzati dalla Regione; i) dovra' essere previsto che l'organo di amministrazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale, nonche' agli organi rappresentativi degli altri fondatori pubblici e ai privati, eventualmente membri della Fondazione, in cui si illustrino l'attivita' svolta e i risultati conseguiti; l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovra' essere previsto che sia devoluta alla Regione una parte di patrimonio netto proporzionale al valore del proprio conferimento e delle erogazioni successive.