Art. 2.
 
   1. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere gli accordi  con
gli  altri fondatori pubblici e con gli eventuali fondatori privati e
a compiere,  anche  delegando  all'uopo  l'Assessore  regionale  alla
pubblica  istruzione,  gli  atti  necessari per la costituzione della
Fondazione, nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  codice
civile,  a  condizione  che  l'atto  costitutivo  e  lo statuto siano
conformi ai seguenti requisiti:
     a)  scopi  della  Fondazione  dovranno  essere  lo  studio,   la
valorizzazione  e  la  divulgazione  del  patrimonio musicale proprio
della tradizione valdostana, nonche'  lo  sviluppo  e  la  diffusione
dell'arte  e  della  cultura  musicale  in genere in Valle d'Aosta. I
suddetti  scopi   saranno   perseguiti,   fra   l'altro,   attraverso
l'organizzazione   e   la   gestione   di  corsi,  di  indirizzo  sia
professionale   che   amatoriale,   finalizzati,   in    particolare,
all'utilizzazione  degli  allievi per attivita' di divulgazione della
cultura musicale nel territorio regionale;
     b) la Fondazione dovra' avere la durata di trentacinque  anni  a
partire  dalla  data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai
fondatori;
     c) la Fondazione dovra' essere amministrata da un organo formato
da  componenti  designati  dalla  Regione  e  dagli  altri  fondatori
pubblici,  oltre  che dagli eventuali fondatori privati. I componenti
di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore  ad
un  terzo  del  totale  e,  assieme  a  quelli  designati dagli altri
fondatori pubblici, dovranno, comunque, detenere la  maggioranza.  Lo
statuto  potra' prevedere la nomina di un organo piu' ristretto per i
compiti di ordinaria gestione amministrativa.  La  Fondazione  dovra'
inoltre  essere  dotata di un organo deputato ai compiti di direzione
tecnica;
     d) dovra' essere previsto un organo collegiale  con  compiti  di
revisione  e  controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui
faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;
     e) i componenti dell'organo di amministrazione e  di  quello  di
revisione,  designati  dalla  Regione,  saranno  scelti dal Consiglio
regionale  con  voto  limitato  che  garantisca  la  presenza   della
minoranza  secondo  le  procedure  previste  dalla legge regionale 27
marzo  1991,  n.  12,  concernente:  "Criteri  per  le  nomine  e  le
designazioni  di competenza regionale", fra le persone in possesso di
diploma di laurea, di conservatorio musicale o di  istituto  musicale
della  Valle  d'Aosta  e  che  comunque presentino caratteristiche di
esperienza specifica nel settore;
     f)   il  patrimonio  iniziale  della  Fondazione  dovra'  essere
costituito, oltre  che  dai  conferimenti  della  Regione,  previsti,
dall'articolo  4,  dai  conferimenti degli altri fondatori pubblici e
degli eventuali fondatori privati;
     g) l'attivita' della Fondazione dovra' essere  finanziata  dalle
rette  degli allievi dei corsi di musica, dai frutti del patrimonio e
dai contributi regionali di cui agli articoli 5 e  6,  oltre  che  da
altri  eventuali  contributi  o  da liberalita' di enti pubblici o di
privati; gli eventuali avanzi di gestione dovranno  essere  impiegati
esclusivamente  per  l'attivita'  della Fondazione o per l'incremento
del patrimonio della stessa;
    h) per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione  assumera'
personale  insegnante che dovra' dimostrare la piena conoscenza della
lingua francese e che avra' con essa un rapporto di lavoro di  natura
privatistica;   detto   personale  verra'  scelto  seguendo  apposite
graduatorie che dovranno essere formate sulla base dei titoli di stu-
dio,  professionali  ed  artistici,  e  dei  servizi  precedentemente
prestati, potendo prevedersi di accordare la preferenza, a parita' di
titoli,  ai  residenti  in  Valle  d'Aosta.  A  tale  proposito, ogni
possibile priorita' dovra' essere data al personale  gia'  utilizzato
nell'ambito  dei  corsi  regionali di musica finora organizzati dalla
Regione;
     i)  dovra'  essere  previsto  che  l'organo  di  amministrazione
approvi  e  trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale,
nonche' agli organi rappresentativi degli altri fondatori pubblici  e
ai   privati,  eventualmente  membri  della  Fondazione,  in  cui  si
illustrino l'attivita' svolta e i risultati conseguiti;
     l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione,
dovra' essere previsto che sia devoluta alla  Regione  una  parte  di
patrimonio  netto  proporzionale al valore del proprio conferimento e
delle erogazioni successive.