Art. 3.
 
   1.  La  Giunta   regionale   provvede,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge, a prendere contatto con
gli enti locali della Valle d'Aosta al fine di conoscere  l'eventuale
disponibilita'  a partecipare alla costituzione della Fondazione ed a
presentare al Consiglio regionale,  per  l'approvazione,  lo  Statuto
della stessa.