Art. 3. 1. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a prendere contatto con gli enti locali della Valle d'Aosta al fine di conoscere l'eventuale disponibilita' a partecipare alla costituzione della Fondazione ed a presentare al Consiglio regionale, per l'approvazione, lo Statuto della stessa.