Art. 5.
 
   1.  La  Regione,  per  la  durata della Fondazione, eroga a favore
della stessa un contributo annuo pari all'ammontare del canone  annuo
di  locazione,  agli  oneri  accessori, alle spese di riscaldamento e
alle spese relative  all'ordinaria  manutenzione  dell'immobile  sede
della Fondazione.
   2.   L'erogazione   di   cui  al  comma  uno  cessera'  a  seguito
dell'eventuale costituzione a titolo gratuito del diritto di  uso  di
beni   immobili   di  proprieta'  regionale  con  tutte  le  relative
pertinenze ed arredi a favore della Fondazione.