Art. 5. 1. La Regione, per la durata della Fondazione, eroga a favore della stessa un contributo annuo pari all'ammontare del canone annuo di locazione, agli oneri accessori, alle spese di riscaldamento e alle spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile sede della Fondazione. 2. L'erogazione di cui al comma uno cessera' a seguito dell'eventuale costituzione a titolo gratuito del diritto di uso di beni immobili di proprieta' regionale con tutte le relative pertinenze ed arredi a favore della Fondazione.