Art. 7. 1. Il conferimento di cui all'articolo 4 avviene in concomitanza con il compimento delle formalita' di costituzione della Fondazione. 2. All'erogazione di cui al comma uno dell'articolo 5 si provvede annualmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio precedente. 3. Il contributo annuo di cui al comma uno dell'articolo 6 e' erogato in due rate: la prima, per almeno il 50%, entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno.