Art. 7.
 
   1. Il conferimento di cui all'articolo 4 avviene  in  concomitanza
con il compimento delle formalita' di costituzione della Fondazione.
   2.  All'erogazione di cui al comma uno dell'articolo 5 si provvede
annualmente  sulla  base   della   spesa   effettivamente   sostenuta
nell'esercizio precedente.
   3.  Il  contributo  annuo  di  cui al comma uno dell'articolo 6 e'
erogato in due rate: la prima, per almeno il 50%, entro il 30 marzo e
la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno.