Art. 25- bis
              Assegnazione di gasolio per autotrazione
 
   1.   L'assegnazione  di  gasolio  per  autotrazione,  mediante  il
rilascio di appositi buoni, e' concessa, per i veicoli  immatricolati
in  Valle  d'Aosta  e  circolanti,  in proprita' di privati cittadini
iscritti come residenti nei registri di  anagrafe  dei  comuni  della
Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.
   2.  L'assegnazione  di  cui  al  comma  uno e' limitata ad un solo
veicolo per persona.
   3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 puo'
disporre l'assegnazione di gasolio per  autotrazione  per  i  veicoli
immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:
     a) ad uso di enti pubblici;
     b)  ad  uso  degli  enti  morali  o  religiosi operanti in Valle
d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooper-
ative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento  di  tali
servizi  da  parte  di  un  ente  locale della regione Valle d'Aosta,
intestatari della proprieta' dei veicoli;
     c) a servizio di trasporto pubblico;
     d) all'autotrasporto per conto terzi;
ed inoltre per:
     e) le macchine operatrici,  non  targate,  in  attivita'  presso
artigiani;
     f)  le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per
gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).
   4. In relazione alla  disponibilita'  del  contingente  annuo,  la
deliberazione   della   Giunta   regionale   puo'  disporre  per  una
assegnazione, per un unico veicolo  ed  in  misura  non  superiore  a
quella   concessa   ai  privati  cittadini,  alle  societa'  e  ditte
industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le  quali  siano  in
possesso  di  veicoli  abilitati  al  trasporto  di  cose e persone e
soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.