Art. 25- bis Assegnazione di gasolio per autotrazione 1. L'assegnazione di gasolio per autotrazione, mediante il rilascio di appositi buoni, e' concessa, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, in proprita' di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti. 2. L'assegnazione di cui al comma uno e' limitata ad un solo veicolo per persona. 3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 24 puo' disporre l'assegnazione di gasolio per autotrazione per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti: a) ad uso di enti pubblici; b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta e delle cooperative iscritte all'albo regionale delle cooper- ative di servizi sociali che abbiano ottenuto l'affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della regione Valle d'Aosta, intestatari della proprieta' dei veicoli; c) a servizio di trasporto pubblico; d) all'autotrasporto per conto terzi; ed inoltre per: e) le macchine operatrici, non targate, in attivita' presso artigiani; f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli). 4. In relazione alla disponibilita' del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale puo' disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle societa' e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.