Art. 25- ter Assegnazione di oli lubrificanti 1. L'assegnazione di oli lubrificanti e' concessa, in relazione alle disponibilita' del contingente: a) agli assegnatari di benzina e di gasolio di cui agli articoli 25 e 25- bis, in quote proporzionali al carburante assegnato; b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazione di carburante previste dall'UMA, in quote proporzionali alle assegnazioni stesse; c) alle imprese locali che utilizzano oli lubrificanti nei processi produttivi". Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, 23 marzo 1992 BONDAZ