Art. 25- ter
                  Assegnazione di oli lubrificanti
 
   1. L'assegnazione di oli lubrificanti e'  concessa,  in  relazione
alle disponibilita' del contingente:
     a) agli assegnatari di benzina e di gasolio di cui agli articoli
25 e 25- bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;
     b)  per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazione
di  carburante  previste  dall'UMA,  in  quote   proporzionali   alle
assegnazioni stesse;
     c)  alle  imprese  locali  che  utilizzano  oli lubrificanti nei
processi produttivi".
   Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Aosta, 23 marzo 1992
 
                               BONDAZ