Art. 3.
 
   1. Il presidente della Regione, con proprio decreto,  su  conforme
delibera della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, provvede a regolamentare i rapporti
finanziari e patrimoniali tra i comuni di Roma e Fiumicino, derivanti
dall'avvenuta variazione territoriale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 6 marzo 1992
 
                                GIGLI
 
Il visto del Commissario del Governo e'  stato  apposto  il  4  marzo
1992.