Art. 6. 1. La spesa per il personale trasferito sara' finanziata previa riduzione di pari importo del relativo capitolo "spese per il funzionamento dell'E.R.P.T.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 9 marzo 1992 AFFATATO Il Governo non si oppone all'ulteriore corso della legge in oggetto, nel presupposto che la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, tenga conto dei principi stabiliti dall'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.