Art. 6.
 
   1. La spesa per il personale trasferito  sara'  finanziata  previa
riduzione  di  pari  importo  del  relativo  capitolo  "spese  per il
funzionamento dell'E.R.P.T.".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 9 marzo 1992
 
                              AFFATATO
 
  Il Governo  non  si  oppone  all'ulteriore  corso  della  legge  in
oggetto, nel presupposto che la disposizione di cui all'art. 3, primo
comma,  tenga  conto dei principi stabiliti dall'art. 200 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.