Art. 4.
Incentivi  -   Piani   aziendali   e   interaziendali   di   sviluppo
agrituristico
 
   1.  La  regione, anche in attesa del programma regionale di cui al
successivo art.  5,  concede  incentivi  per  l'attuazione  di  piani
aziendali  ed  interaziendali  di  sviluppo  agrituristico,  anche  a
valenza  zonale,  nell'ambito  dei  quali  possono  essere   previsti
interventi sugli immobili, l'acquisto e la realizzazione di dotazioni
e servizi da utilizzare per attivita' agrituristiche.
   2.  Gli  incentivi  di  cui  al  comma precedente, che interessano
attivita' agrituristiche su terreni demaniali,  svolte  da  operatori
convenzionati  con  l'azienda regionale delle foreste, per una durata
non inferiore a dieci anni, sono erogati a quest'ultima.
   3. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi  di
cui  al  presente  articolo  si applicano le norme procedurali per la
programmazione  e  l'attuazione  degli   interventi   finanziari   ed
economici della regione a favore delle imprese agricole e zootecniche
singole o associate di cui alla legislazione vigente.