Art. 4. Incentivi - Piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico 1. La regione, anche in attesa del programma regionale di cui al successivo art. 5, concede incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti interventi sugli immobili, l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attivita' agrituristiche. 2. Gli incentivi di cui al comma precedente, che interessano attivita' agrituristiche su terreni demaniali, svolte da operatori convenzionati con l'azienda regionale delle foreste, per una durata non inferiore a dieci anni, sono erogati a quest'ultima. 3. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le norme procedurali per la programmazione e l'attuazione degli interventi finanziari ed economici della regione a favore delle imprese agricole e zootecniche singole o associate di cui alla legislazione vigente.