Art. 15.
 
   1. All'onere complessivo di  lire  9.600  milioni  in  termini  di
competenza,  suddiviso  in  ragione  di lire 5.100 milioni per l'anno
1992, lire 2.700 milioni per l'anno 1993 e  lire  1.800  milioni  per
l'anno  1994,  relativo  alla  copertura  degli  oneri previsti dagli
articoli 8, e dal 10 al 14 si provvede:
     a) per lire 7.500 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  3.000
milioni  per  l'anno  1992, lire 2.700 milioni per l'anno 1993 e lire
1.800 milioni per l'anno 1994 mediante prelevamento, di pari importo,
dall'apposita partita di fondo globale  iscritta  sul  capitolo  8920
dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1992-1994 e del bilancio  per  l'anno  1992  (Partita  n.  9
dell'elenco  n.  5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la
quota di lire 3.000 milioni per l'anno 1992  corrisponde  alla  somma
non  utilizzata  al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell'art.
7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10,  con
decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
     b)  per  lire  2.100 milioni per l'anno 1992 mediante storno, di
pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa
precitato.