Art. 11. Norma transitoria 1. Nella prima attuazione della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'8 e' determinato in duecentoquaranta giorni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 1 giugno 1992 BOSELLI