Art. 11.
                          Norma transitoria
 
   1.  Nella  prima attuazione della presente legge il termine di cui
al comma 4 dell'8 e' determinato in duecentoquaranta giorni.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 1› giugno 1992
 
                               BOSELLI