Art. 15.
 
        Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine
   1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale:
     a) eleggere il direttivo;
     b)  approvare  annualmente  il bilancio del collegio predisposto
dal direttivo;
     c) pronunziarsi su  ogni  questione  di  massima  che  le  venga
sottoposta  dal  direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea
sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
   2. Spetta al direttivo del collegio provinciale:
     a) svolgere tutte le funzioni concernenti  la  tenuta  dell'albo
professionale,  nonche'  l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della
stessa;
     b)  vigilare  sull'osservanza,  da  parte  dei  componenti   del
collegio,  delle  regole  della  deontologia  professionale,  nonche'
applicare le sanzioni disciplinari;
     c) mantenere i rapporti con  gli  organismi  e  le  associazioni
rappresentative  di  altre  categorie professionali, nonche' di guide
alpine di altri Paesi;
     d) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e  alle  autorita'
amministrative  su tutte le questioni che coinvolgano l'ordinamento e
la disciplina della professione, l'attivita'  delle  guide  alpine  e
degli  aspiranti  guida  o  riguardino  in  generale l'alpinismo e il
turismo montano;
     e)  collaborare,  avvalendosi  della commissione tecnica, con le
competenti  autorita'  provinciali,  anche  sulla  base  di  apposite
convenzioni,  ai  fini  della  definizione dei programmi dei corsi di
formazione e  dei  crieteri  per  le  prove  d'esame,  nonche'  dello
svolgimento dei corsi stessi;
     f)  contribuire  alla diffusione della conoscenza e del rispetto
dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
     g) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
     h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita.