Art. 15. Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine 1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale: a) eleggere il direttivo; b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo; c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. 2. Spetta al direttivo del collegio provinciale: a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, nonche' l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa; b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari; c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonche' di guide alpine di altri Paesi; d) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorita' amministrative su tutte le questioni che coinvolgano l'ordinamento e la disciplina della professione, l'attivita' delle guide alpine e degli aspiranti guida o riguardino in generale l'alpinismo e il turismo montano; e) collaborare, avvalendosi della commissione tecnica, con le competenti autorita' provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei crieteri per le prove d'esame, nonche' dello svolgimento dei corsi stessi; f) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo; g) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti; h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita.