Art. 17. Accompagnamento in escursioni 1. L'accompagnamento professionale in escursioni su sentieri che non superino la quota di 2800 m s.l.m., escluse le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai, non e' soggetto alla disciplina della presente legge, purche' non effettuato nell'ambito di apposite organizzazioni. 2. la Giunta provinciale, sentiti il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attivita' alpinistiche, puo' individuare i sentieri oltre i 2800 m s.l.m., sui quali e' consentito l'accompagnamento di cui al comma 1. 3. La relativa deliberazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.