Art. 17.
 
                    Accompagnamento in escursioni
   1.  L'accompagnamento  professionale in escursioni su sentieri che
non superino la quota di 2800 m s.l.m., escluse  le  vie  ferrate,  i
sentieri  attrezzati  e  i ghiacciai, non e' soggetto alla disciplina
della presente legge, purche' non effettuato nell'ambito di  apposite
organizzazioni.
   2.  la  Giunta  provinciale, sentiti il collegio provinciale delle
guide alpine e la consulta provinciale per le attivita' alpinistiche,
puo' individuare i sentieri oltre i  2800  m  s.l.m.,  sui  quali  e'
consentito l'accompagnamento di cui al comma 1.
   3.   La   relativa  deliberazione  e'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della regione.