Art. 2.
 
     Oggetto della professione di guida alpina - guida sciatore
   1. E' guida alpina - guida sciatore, di seguito  denominata  guida
alpina,  che  svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e
non continuativo, le seguenti attivita':
     a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su  roccia,  sia
su ghiaccio o comunque in escursioni in montagna;
     b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in
escursioni sciistiche;
     c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.