Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina - guida sciatore 1. E' guida alpina - guida sciatore, di seguito denominata guida alpina, che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita': a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia, sia su ghiaccio o comunque in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.