Art. 20. Sanzioni disciplinari e ricorsi 1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero violino le norme di cui agli articoli 12 e 13, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione scritta; b) censura; c) sospensione dall'albo per un periodo da una mese ad un anno; d) radiazione dall'albo. 2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio, a maggioranza assoluta dei componenti. 3. Contro i provvedimenti disciplinari e' ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale, entro 30 giorni dalla loro notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutorieta' del provvedimento.