Art. 20.
 
                   Sanzioni disciplinari e ricorsi
   1.  Le  guide  alpine  e  gli  aspiranti  guida iscritti nell'albo
professionale che si rendano  colpevoli  di  violazione  delle  norme
della  deontologia professionale, ovvero violino le norme di cui agli
articoli  12  e  13,   sono   passibili   delle   seguenti   sanzioni
disciplinari:
     a) ammonizione scritta;
     b) censura;
     c) sospensione dall'albo per un periodo da una mese ad un anno;
     d) radiazione dall'albo.
   2.  I  provvedimenti  disciplinari sono adottati dal direttivo del
collegio, a maggioranza assoluta dei componenti.
   3. Contro i  provvedimenti  disciplinari  e'  ammesso  ricorso  al
direttivo   del  collegio  nazionale,  entro  30  giorni  dalla  loro
notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla  decisione,
l'esecutorieta' del provvedimento.