Art. 21. Esercizio abusivo della professione 1. L'esercizio abusivo della professione, di cui all'articolo 2, e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 6/89. 2. Chi esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, nel territorio della provincia, essendo iscritto o temporaneamente aggregato all'albo di altra regione o della provincia autonoma di Trento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000. 3. Chiunque istituisce o gestisce, senza la prescritta autorizzazione, una scuola di alpinismo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 9.000.000. 4. La guide alpine e gli aspiranti guida alpina che applicano ai clienti tariffe superiori ai limiti vigenti sono puniti con la sanzione pecuniaria da L. 300.000 a L. 900.000 e sono soggetti a procedimento disciplinare. 5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di aspirante guida, di scuola di alpinismo o similare senza esserne abilitato, rispettivamente autorizzato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a L. 6.000.000. 6. Le guide alpine, gli aspiranti guida, nonche' le scuole di alpinismo che contravvengono alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 18, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. La violazione comporta altresi' l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'albo, rispettivamente dell'autorizzazione, da disporsi dai competenti organi per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. 7. L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi da 1 a 6 com- pete, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di sicurezza pubblica, agli organi di polizia locale e fore- stale, nonche' al personale di cui all'art. 19, comma 1.