Art. 21.
 
                 Esercizio abusivo della professione
   1.  L'esercizio  abusivo della professione, di cui all'articolo 2,
e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale in conformita'
a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 6/89.
   2. Chi esercita la professione stabilmente, ai sensi del  comma  1
dell'articolo  2,  nel territorio della provincia, essendo iscritto o
temporaneamente aggregato all'albo di altra regione o della provincia
autonoma  di  Trento,  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.
   3.   Chiunque   istituisce   o   gestisce,   senza  la  prescritta
autorizzazione, una scuola di alpinismo e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 9.000.000.
   4.  La  guide alpine e gli aspiranti guida alpina che applicano ai
clienti tariffe superiori  ai  limiti  vigenti  sono  puniti  con  la
sanzione  pecuniaria  da  L.  300.000  a L. 900.000 e sono soggetti a
procedimento disciplinare.
   5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di  aspirante  guida,  di
scuola   di   alpinismo   o   similare   senza   esserne   abilitato,
rispettivamente autorizzato, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 2.000.000 a L. 6.000.000.
   6. Le guide alpine, gli aspiranti  guida,  nonche'  le  scuole  di
alpinismo    che   contravvengono   alle   norme   sull'assicurazione
obbligatoria, di cui all'articolo 18, sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  1.000.000  a lire 3.000.000. La
violazione   comporta   altresi'   l'applicazione   della    sanzione
disciplinare    della    sospensione    dall'albo,    rispettivamente
dell'autorizzazione, da disporsi dai competenti organi per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
   7. L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi da 1 a  6  com-
pete,  su  richiesta  del  Presidente  della Giunta provinciale, agli
organi di sicurezza pubblica, agli organi di polizia locale  e  fore-
stale, nonche' al personale di cui all'art. 19, comma 1.