Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dalla presente legge, valutato in lire 600
milioni, grava sul capitolo 35440 del bilancio  di  previsione  della
Regione per l'anno 1992.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  1 si provvede
mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento  iscritto  al
capitolo   69020   a  valere  sull'apposito  accantonamento  previsto
all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (cod. B.1.9).