Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni, grava sul capitolo 35440 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (cod. B.1.9).