Art. 2. 1. La Regione in base alle finalita' esposte nell'articolo 1 ed in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza. 2. La Regione, in particolare, tenendo anche conto dei criteri indicati nell'articolo 4 della presente legge, definisce il calendario scolastico ed inoltre i principi per l'articolazione degli orari delle USL, dei trasporti pubblici locali, nei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonche' degli impianti stradali di distribuzione del carburante. 3. La Regione, entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto al comma 2.