Art. 2.
 
   1. La Regione in base alle finalita' esposte nell'articolo 1 ed in
attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36 della legge
8 giugno 1990,  n.  142,  adotta  le  misure  idonee  a  favorire  il
coordinamento  degli  orari  in ambito regionale per i servizi di sua
competenza.
   2. La Regione, in particolare, tenendo  anche  conto  dei  criteri
indicati   nell'articolo   4   della  presente  legge,  definisce  il
calendario scolastico ed inoltre i principi per l'articolazione degli
orari delle  USL,  dei  trasporti  pubblici  locali,  nei  negozi  al
dettaglio,  dei  pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e
bevande,  nonche'  degli  impianti  stradali  di  distribuzione   del
carburante.
   3.  La  Regione,  entro  tre  mesi  dell'entrata  in  vigore della
presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione  di
quanto previsto al comma 2.