Art. 4. 1. Il piano di cui alla lettera a) dell'articolo 3 deve coordinare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro attivita' lavorativa e, in particolare, deve attenersi ai seguenti criteri: a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle "attivita' di sportello" dirette al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attivita' lavorative e non devono essere distribuiti nella stessa fascia oraria ogni giorno; b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilita' di una articolazione che tenga conto delle caratteristiche produttive prevalenti nel territorio; c) per i servizi pubblici devono essere altresi' definite nuove modalita' di organizzazione che facilitino la loro utilizzazione e semplifichino le modalita' di accesso, avuto riguardo anche alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso a documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e l'istituzione di uffici di informazione ed orientamento, accessibili a pubblico, che coprano l'intera gamma dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione; d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilita' urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessita' ed in particolare, la mobilita' dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane malate, gli spostamenti d'urgenza, la mobilita' delle persone con bambini nonche' la mobilita' delle donne nelle ore notturne; e) gli orari dei servizi commerciali, turistici, ricreativi e professionali devono essere coordinati, in accordo con le organizzazioni di categoria e sindacali al fine di renderli piu' facilmente accessibili. In particolare, gli orari delle attivita' commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attivita'. 2. Tali orari devono essere garantiti senza pregiudizio dell'orario di lavoro degli addetti anche mediante appropriate riorganizzazioni.