Art. 4.
 
  1. Il piano di cui alla lettera a) dell'articolo 3 deve  coordinare
gli  orari  dei  servizi  pubblici  e  privati  in  modo  da renderli
accessibili  a  tutti  i  cittadini  indipendentemente   dalla   loro
attivita'  lavorativa  e,  in particolare, deve attenersi ai seguenti
criteri:
     a) gli orari degli uffici, dei servizi  e  delle  "attivita'  di
sportello"  dirette al pubblico non devono coincidere, per almeno due
giorni  alla  settimana,  con  gli  orari  della  maggioranza   delle
attivita'  lavorative  e  non  devono essere distribuiti nella stessa
fascia oraria ogni giorno;
     b)  gli  orari  dei  servizi  alla  persona  non  devono  essere
inferiori  alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva
la  possibilita'  di  una  articolazione  che   tenga   conto   delle
caratteristiche produttive prevalenti nel territorio;
     c)  per i servizi pubblici devono essere altresi' definite nuove
modalita' di organizzazione che facilitino la  loro  utilizzazione  e
semplifichino  le  modalita'  di  accesso,  avuto riguardo anche alle
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di  accesso
a  documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata
anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e l'istituzione  di
uffici  di  informazione ed orientamento, accessibili a pubblico, che
coprano  l'intera  gamma   dei   servizi   forniti   dalla   pubblica
amministrazione;
     d)  i  servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati
tenendo conto delle effettive  esigenze  di  mobilita'  urbana  degli
utenti   e   creando  forme  di  trasporto  che  siano  in  grado  di
fronteggiare specifiche necessita' ed in  particolare,  la  mobilita'
dei  portatori  di  handicap, il trasporto di persone anziane malate,
gli spostamenti d'urgenza, la mobilita'  delle  persone  con  bambini
nonche' la mobilita' delle donne nelle ore notturne;
     e)  gli  orari  dei servizi commerciali, turistici, ricreativi e
professionali  devono  essere   coordinati,   in   accordo   con   le
organizzazioni  di  categoria  e  sindacali  al fine di renderli piu'
facilmente accessibili. In particolare,  gli  orari  delle  attivita'
commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere
i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi
che svolgono uno stesso tipo di attivita'.
   2.   Tali   orari   devono   essere  garantiti  senza  pregiudizio
dell'orario  di  lavoro  degli  addetti  anche  mediante  appropriate
riorganizzazioni.