Art. 6.
 
   1.  Al  fine  di essere coadiuvati nella predisposizione del piano
regolatore degli orari e dell'organizzazione dei servizi  pubblici  e
privati,  i  comuni  con  popolazione  residente  superiore ai 20.000
abitanti istituiscono  una  consulta  permanente  sugli  orari.  Tale
consulta  e' costituita dal sindaco o da un consigliere delegato, che
la presiede, e da rappresentanti:
     a) del comitato per le pari opportunita';
     b) degli enti e delle associazioni di categoria che concorrono a
determinare gli orari della citta';
     c) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
     d) delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori;
     e)    delle    organizzazioni    delle    donne     maggiormente
rappresentative.
   2.  La  consulta  esprime  pareri obbligatori sul piano regolatore
degli orari, svolge  un'azione  di  coordinamento  permanente  tra  i
soggetti   coinvolti   nella   determinazione  degli  orari,  propone
sperimentazioni  e  modificazioni  degli  orari  di  pertinenza   dei
soggetti partecipanti alla consulta stessa.