Art. 6. 1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano regolatore degli orari e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti istituiscono una consulta permanente sugli orari. Tale consulta e' costituita dal sindaco o da un consigliere delegato, che la presiede, e da rappresentanti: a) del comitato per le pari opportunita'; b) degli enti e delle associazioni di categoria che concorrono a determinare gli orari della citta'; c) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; d) delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori; e) delle organizzazioni delle donne maggiormente rappresentative. 2. La consulta esprime pareri obbligatori sul piano regolatore degli orari, svolge un'azione di coordinamento permanente tra i soggetti coinvolti nella determinazione degli orari, propone sperimentazioni e modificazioni degli orari di pertinenza dei soggetti partecipanti alla consulta stessa.