Art. 7.
 
   1.  Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3
i comuni singoli o associati devono presentare entro il 20  settembre
di ogni anno:
     a) il programma degli interventi ed i tempi di realizzazione;
     b)  lo  studio  di  fattibilita'  per  la  definizione del piano
regolatore di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 3;
     c) il preventivo delle spese.
   2. I  comuni  sono  altresi'  tenuti  a  presentare,  con  cadenza
annuale, una relazione finale di verifica.
   3.  I  contributi  concessi  ai comuni singoli o associati in base
alla  presente  legge,  sono  vincolati  alla   realizzazione   delle
iniziative per le quali sono concessi.