Art. 7. 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3 i comuni singoli o associati devono presentare entro il 20 settembre di ogni anno: a) il programma degli interventi ed i tempi di realizzazione; b) lo studio di fattibilita' per la definizione del piano regolatore di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 3; c) il preventivo delle spese. 2. I comuni sono altresi' tenuti a presentare, con cadenza annuale, una relazione finale di verifica. 3. I contributi concessi ai comuni singoli o associati in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono concessi.