Art. 8.
 
   1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Regione e'
istituito  l'ufficio gestione dei tempi con le attribuzioni di cui al
successivo comma 3.
   2. L'ufficio gestione dei tempi, istituito per effetto  del  comma
1,  e' inserito all'interno del servizio rapporti con gli enti locali
e gli enti dipendenti dalla Regione.
   3. L'ufficio gestioni dei tempi:
     a)  accerta,  seleziona,  propone  interventi  e   promuove   il
coordinamento e l'nterdisciplinarieta' dei metodi, strumenti, risorse
inziative e progetti tra i settori dell'amministrazione regionale che
si occupano delle politiche femminili o che comunque possono incidere
sulle stesse;
     b)  valorizza  i  progetti  degli  enti locali aventi ad oggetto
prioritariamente l'attuazione di orali flessibili,  di  realizzazione
di  ludoteche  per  bambini,  di  riorganizzazione  degli  orari  dei
trasporti scolastici in funzioni delle esigenze degli utenti, nonche'
altri interventi rivolti  ad  attuare  le  finalita'  della  presente
legge;
     c)  svolge  attivita'  di  documentazione,  di informazione e di
orientamento, avvalendosi dei dati,  degli  studi  e  delle  ricerche
delle associazioni e delle istituzioni operanti nel settore;
     d)  mantiene  stretti  collegamenti con la commissione regionale
per le pari opportunita';
     e) favorisce l'attivazione di spazi, locali e supporti  tecnico-
organizzativi  per  consentire  la  partecipazione, la gestione ed il
controllo degli interventi finanziati con la presente legge  da  pare
di associazioni e gruppi di donne;
     f)  sorveglia  e  tutela gli impieghi dei finanziamenti concessi
dalla Regione e i relativi interventi attuati.