Art. 8. 1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Regione e' istituito l'ufficio gestione dei tempi con le attribuzioni di cui al successivo comma 3. 2. L'ufficio gestione dei tempi, istituito per effetto del comma 1, e' inserito all'interno del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione. 3. L'ufficio gestioni dei tempi: a) accerta, seleziona, propone interventi e promuove il coordinamento e l'nterdisciplinarieta' dei metodi, strumenti, risorse inziative e progetti tra i settori dell'amministrazione regionale che si occupano delle politiche femminili o che comunque possono incidere sulle stesse; b) valorizza i progetti degli enti locali aventi ad oggetto prioritariamente l'attuazione di orali flessibili, di realizzazione di ludoteche per bambini, di riorganizzazione degli orari dei trasporti scolastici in funzioni delle esigenze degli utenti, nonche' altri interventi rivolti ad attuare le finalita' della presente legge; c) svolge attivita' di documentazione, di informazione e di orientamento, avvalendosi dei dati, degli studi e delle ricerche delle associazioni e delle istituzioni operanti nel settore; d) mantiene stretti collegamenti con la commissione regionale per le pari opportunita'; e) favorisce l'attivazione di spazi, locali e supporti tecnico- organizzativi per consentire la partecipazione, la gestione ed il controllo degli interventi finanziati con la presente legge da pare di associazioni e gruppi di donne; f) sorveglia e tutela gli impieghi dei finanziamenti concessi dalla Regione e i relativi interventi attuati.