Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 130 milioni. 2. Alla copertura dell'onere predetto si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio). 3. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sara' stabilita dalla legge finanziaria annuale.