Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata a carico
dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 130 milioni.
   2.   Alla  copertura  dell'onere  predetto  si  provvede  mediante
riduzione per pari importo del fondo  globale  iscritto  al  capitolo
102120  dello  stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1992 (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio).
   3. La spesa a carico degli esercizi  finanziari  successivi  sara'
stabilita dalla legge finanziaria annuale.