Art. 10. Commissione provinciale per i pubblici spettacoli 1. E' istituita la commissione provinciale per i pubblici spettacoli composta dai seguenti membri: a) il direttore dell'ufficio provinciale di polizia amministrativa, che la presiede; b) un ingegnere o architetto dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici; c) un esperto in materia di prevenzione incendi; d) un funzionario della questura, designato dal questore; e) un esperto nel settore dell'elettrotecnica. 2. Per ogni membro effettivo della commissione viene nominato un supplente. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato dell'ufficio provinciale di polizia amministrativa. 4. Il sindaco ed il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facolta' di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La commissione puo' delegare l'esercizio di determinate funzioni ai singoli membri. 5. La commissione provinciale per i pubblici spettacoli e' nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. 6. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.