Art. 10.
          Commissione provinciale per i pubblici spettacoli
 
   1.   E'  istituita  la  commissione  provinciale  per  i  pubblici
spettacoli composta dai seguenti membri:
     a)   il   direttore   dell'ufficio   provinciale   di    polizia
amministrativa, che la presiede;
     b)  un  ingegnere  o  architetto dell'assessorato provinciale ai
lavori pubblici;
     c) un esperto in materia di prevenzione incendi;
     d) un funzionario della questura, designato dal questore;
     e) un esperto nel settore dell'elettrotecnica.
   2. Per ogni membro effettivo della commissione viene  nominato  un
supplente.
   3.  Le  funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
impiegato dell'ufficio provinciale di polizia amministrativa.
   4. Il sindaco ed il comandante del  corpo  dei  vigili  del  fuoco
territorialmente  competenti  partecipano  con  diritto  di voto alle
riunioni e ai sopralluoghi della commissione; il richiedente o un suo
delegato ha la facolta'  di  essere  sentito  in  occasione  di  tali
riunioni  e sopralluoghi. La commissione puo' delegare l'esercizio di
determinate funzioni ai singoli membri.
   5.  La  commissione  provinciale  per  i  pubblici  spettacoli  e'
nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.
   6.  Ai  membri  della  commissione  sono  corrisposti,  in  quanto
spettino, i compensi previsti per  la  partecipazione  a  commissioni
istituite presso l'amministrazione provinciale.