Art. 11
                          V i g i l a n z a
 
   1.  Le  funzioni  di  vigilanza  sugli  spettacoli  e di controllo
sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo
regolamento  di  esecuzione  e  delle  eventuali  misure  cautelative
richieste,  sono  svolte  dagli  organi  di  polizia  dello  Stato ed
amministrativa competenti.
   2. Il personale  incaricato  della  vigilanza  ordina  l'immediata
cessazione  degli  spettacoli  ove  ricorrano gravi inosservanze alla
relativa autorizzazione rilasciata.
   3. Eventuali irregolarita' riscontrate dagli organi preposti  alla
vigilanza   sono   comunicate,  in  sintonia  con  il  riparto  delle
competenze  effettuato  dall'articolo  2,  al   sindaco   ovvero   al
Presidente  della  Giunta  provinciale, che ne dispone l'eliminazione
entro un congruo termine, ovvero  la  sospensione  degli  spettacoli,
qualora necessario.