Art. 12.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2,
5, 6, 8 e 9 della presente  legge,  fermo  restando  l'obbligo  della
denuncia  all'autorita'  giudiziaria  per i reati previsti dal codice
penale ogni qualvolta ne ricorrano gli  estremi,  e'  punita  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da un minimo di L. 200.000 ad un
massimo di L. 3.000.000.
   2. Le sanzioni amministrative  sono  irrogate,  in  linea  con  il
riparto  delle  competenze  effettuato dall'articolo 2, dal direttore
dell'ufficio provinciale competente  o  dal  sindaco  competente  per
territorio  secondo  la  procedura  di  cui  alla legge provinciale 7
gennaio 1977, n. 9, modificato con legge provinciale 18 agosto  1983,
n. 31, e con legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30.
   3.    I    proventi    delle    sanzioni    pecuniarie    spettano
all'amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.