Art. 13.
                      Disposizioni transitorie
 
   1. Fino  all'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  trovano
applicazione   le  norme  statali  vigenti  in  materia  di  pubblica
sicurezza.
   2.  Le  licenze  gia'  concesse  e  i  certificati   di   collaudo
concernenti la pubblica sicurezza conservano la loro efficacia sino a
quando non saranno sostituite da altri a norma della presente legge.