Art. 13. Disposizioni transitorie 1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione trovano applicazione le norme statali vigenti in materia di pubblica sicurezza. 2. Le licenze gia' concesse e i certificati di collaudo concernenti la pubblica sicurezza conservano la loro efficacia sino a quando non saranno sostituite da altri a norma della presente legge.