Art. 15.
                      Disposizione finanziaria
 
   1.  Alla  copertura  della  maggiore  spesa  a carico del bilancio
provinciale  per  compensi  ai  membri  della  commissione   di   cui
all'articolo  10,  valutato  in  L.  4.000.000  all'anno, si provvede
mediante utilizzo dello stanziamento previsto, per spese  di  analoga
natura,  al capitolo 12125 del bilancio di previsione per l'anno 1992
e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 13 maggio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'