Art. 15. Disposizione finanziaria 1. Alla copertura della maggiore spesa a carico del bilancio provinciale per compensi ai membri della commissione di cui all'articolo 10, valutato in L. 4.000.000 all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto, per spese di analoga natura, al capitolo 12125 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 13 maggio 1992 DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'