Art. 2.
                    Rilascio dell'autorizzazione
 
   1.   Il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  di
rappresentazioni  teatrali  e   cinematografiche,   di   recite,   di
spettacoli   viaggianti   e  di  esposizioni,  organizzati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, nonche'  di  intrattenimenti  di  cui  allo
stesso articolo 1, comma 2, con durata limitata all'arco di non oltre
due  giornate  e con capacita' ricettiva di al massimo 2,000 persone,
escluse comunque manifestazioni in tendoni, sono delegate al  sindaco
competente per territorio, che esercita altresi' le relative funzioni
amministrative.
   2.  La  delega  va  esercitata  in  conformita'  con  le direttive
impartite  dal  Presidente  della  Giunta  provinciale.   Copia   dei
provvedimenti  adottati  dal  sindaco  nell'esercizio della delega e'
trasmessa immediatamente al Presidente della Giunta provinciale  che,
per  esigenze  di  ordine  pubblico e di sicurezza e quiete pubblica,
puo' disporre la revoca dei provvedimenti stessi.
   3.  L'autorizzazione  per  le  attivita'  di  spettacolo  di   cui
all'articolo  1,  comma 2, non delegate ai sindaci, e' rilasciata dal
Presidente della Giunta provinciale, che esercita altresi'  le  rela-
tive funzioni amministrative.