Art. 3.
                          R e q u i s i t i
 
   1.  L'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata a persone fisiche e
giuridiche.
   2. Le persone fisiche devono avere capacita' di agire  e  offrire,
in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilita'.
   3.  Alle  persone  giuridiche l'autorizzazione e' concessa qualora
provvedano alla nomina di un rappresentante in possesso dei necessari
requisiti.
   4. L'autorizzazione e' negata a coloro che abbiano  riportato  una
condanna  a  pena  detentiva  superiore  a  tre  anni per delitto non
colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano  sottoposti
a  misure  di  prevenzione  ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, modificata ed integrata con la legge 14 ottobre 1974,  n.  497,
la  legge  13  settembre  1982,  n. 646, il decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito in legge con legge 12 ottobre 1982, n.  936,
nonche'  con  la  legge  3  agosto  1988, n. 327, il decreto-legge 14
giugno 1989, n. 230, convertito in legge con legge 4 agosto 1989,  n.
282,  e  con  la  legge  19  marzo  1990,  n.  55, ovvero siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
   5. L'autorizzazione  puo'  essere  negata  a  coloro  che  abbiano
riportato  condanna  per delitti contro la personalita' dello Stato o
contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi  con
violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo
di  rapina  o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorita',
per reati contro  la  moralita'  pubblica,  per  esercizio  di  gioco
d'azzardo, nonche' a coloro che siano stati dichiarati falliti.
   6. Qualora, dopo il rilascio, sopravvenga o risulti uno dei motivi
di  diniego  previsti  ai  precedenti  commi 4 e 5, l'autorizzazione,
rispettivamente deve o puo' essere revocata.