Art. 3. R e q u i s i t i 1. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche. 2. Le persone fisiche devono avere capacita' di agire e offrire, in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilita'. 3. Alle persone giuridiche l'autorizzazione e' concessa qualora provvedano alla nomina di un rappresentante in possesso dei necessari requisiti. 4. L'autorizzazione e' negata a coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificata ed integrata con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, la legge 13 settembre 1982, n. 646, il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito in legge con legge 12 ottobre 1982, n. 936, nonche' con la legge 3 agosto 1988, n. 327, il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito in legge con legge 4 agosto 1989, n. 282, e con la legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 5. L'autorizzazione puo' essere negata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorita', per reati contro la moralita' pubblica, per esercizio di gioco d'azzardo, nonche' a coloro che siano stati dichiarati falliti. 6. Qualora, dopo il rilascio, sopravvenga o risulti uno dei motivi di diniego previsti ai precedenti commi 4 e 5, l'autorizzazione, rispettivamente deve o puo' essere revocata.