Art. 4.
                         Requisiti oggettivi
 
   1. L'autorizzazione puo' essere concessa qualora:
     a)  nell'area interessata sia presente un'adeguata richiesta per
un determinato tipo di spettacolo;
     b) il richiedente  disponga  di  una  idonea  struttura  per  lo
svolgimento dello stesso;
     c)  non  si  oppongano  ragioni  di tutela dell'ordine pubblico,
della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.