Art. 5.
                  Drescrizioni per l'autorizzazione
                        Sospensione - Revoca
 
   1.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  puo'   essere   subordinato
all'osservanza  di  determinate  prescrizioni previste dalla presente
legge. In particolare puo' essere imposto l'obbligo che manifesti  ed
altri  affissi  pubblicitari vengano rimossi entro un congruo termine
dallo svolgimento dello spettacolo,  nonche'  l'obbligo  dell'uso  di
materiale non inquinante.
   2.  Il rilascio puo' essere subordinato altresi' alla stipulazione
di una polizza di assicurazione di responsabilita' civile  oppure  ad
un   adeguato   deposito  cauzionale,  qualora  appaia  opportuno  in
relazione al tipo di spettacolo.
   3. Qualora lo richiedano motivi di pubblica sicurezza e di  tutela
della  quiete,  possono  inoltre  essere  disposte  in  ogni  momento
ulteriori misure cautelative con l'indicazione di un congruo  termine
per la loro adozione.
   4.  L'autorizzazione  deve  essere  revocata  nel  caso  in cui la
struttura  ove  si  svolge  lo  spettacolo  presenti  gravi   carenze
sopravvenute  in contrasto con le disposizioni della presente legge e
del relativo regolamento di esecuzione, qualora le stesse non vengano
eliminate entro il termine stabilito.
   5. L'autorizzazione deve essere inoltre  sospesa  ed  in  caso  di
recidiva  revocata  qualora  il  titolare della stessa sia incorso in
ripetute infrazioni agli obblighi previsti dalla presente legge.