Art. 6.
                  Idoneita' del luogo di spettacolo
 
   1. Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver  cura  che  il
luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia
idoneo  sotto  il  profilo  dell'ordine  pubblico e della sicurezza e
quiete pubblica.
   2. Sono da ritenersi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i
luoghi in cui le caratteristiche  delle  strutture,  dei  dispositivi
antincendio  e di sicurezza, nonche' dell'igiene e della circolazione
stradale non rappresentino fonti di pericolo per l'incolumita'  delle
persone   ovvero   di   pericolo  o  di  disturbo  per  gli  ambiente
circostanti. L'idoneita' dei luoghi di cui  sopra  viene  verificata,
nell'ambito delle rispettive competenze, dal sindaco o dal Presidente
della  Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'articolo
10.
   3. Con  regolamento  di  esecuzione  saranno  previste  norme  cui
dovranno  corrispondere  le  caratteristiche  eostruttive dei locali,
compresi i vani per il pubblico, le scene e i vani accessori, le  vie
di   accesso   e   di   uscita,   l'impianto   di  illuminazione,  di
condizionamento  d'aria e di riscaldamento, le attrezzature tecniche,
le installazioni elettriche, nonche' i dispositivi di  prevenzione  e
di spegnimento degli incendi.