Art. 6. Idoneita' del luogo di spettacolo 1. Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica. 2. Sono da ritenersi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza, nonche' dell'igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l'incolumita' delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambiente circostanti. L'idoneita' dei luoghi di cui sopra viene verificata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal sindaco o dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'articolo 10. 3. Con regolamento di esecuzione saranno previste norme cui dovranno corrispondere le caratteristiche eostruttive dei locali, compresi i vani per il pubblico, le scene e i vani accessori, le vie di accesso e di uscita, l'impianto di illuminazione, di condizionamento d'aria e di riscaldamento, le attrezzature tecniche, le installazioni elettriche, nonche' i dispositivi di prevenzione e di spegnimento degli incendi.