Art. 7.
           Costruzione e verifica dei luoghi di spettacolo
 
   1.  Prima di rilasciare la concessione edilizia per la costruzione
o  la  ristrutturazione  di  luoghi  di  pubblico  spettacolo  e   la
rispettiva licenza d'uso, il sindaco:
     a)  verifica,  sentita la commissione di cui all'articolo 10, la
conformita' dei lavori progettati con le disposizioni  stabilite  nel
precedente articolo 6;
     b) sente, qualora si tratti di sale cinematografiche o teatrali,
il  competente  assessorato provinciale alla cultura, in relazione al
fabbisogno nella zona.
   2.  Sono  a  carico  del  richiedente  le  spese  derivanti   alla
commissione  per  le  singole  procedure  di cui al comma precedente.
L'ammontare di dette spese sara' determinato in via  forfettaria  dal
regolamento di esecuzione alla presente legge.