Art. 7. Costruzione e verifica dei luoghi di spettacolo 1. Prima di rilasciare la concessione edilizia per la costruzione o la ristrutturazione di luoghi di pubblico spettacolo e la rispettiva licenza d'uso, il sindaco: a) verifica, sentita la commissione di cui all'articolo 10, la conformita' dei lavori progettati con le disposizioni stabilite nel precedente articolo 6; b) sente, qualora si tratti di sale cinematografiche o teatrali, il competente assessorato provinciale alla cultura, in relazione al fabbisogno nella zona. 2. Sono a carico del richiedente le spese derivanti alla commissione per le singole procedure di cui al comma precedente. L'ammontare di dette spese sara' determinato in via forfettaria dal regolamento di esecuzione alla presente legge.