Art. 8. A d e m p i m e n t i 1. L'organizzatore di pubblici spettacoli deve assistere allo svolgimento degli stessi personalmente o tramite un rappresentante debitamente autorizzato e curare l'ossevanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste. Inoltre deve vietare l'accesso alle persone che non abbiano raggiunto l'eta' minima prevista. 2. L'organizzatore deve assicurare un adeguato servizio di ordine generale organizzativo e di soccorso nonche' di prevenzione di inquinamento ambientale. 3. Gli impianti ad azione meccanica e quelli mobili quali veicoli, altalene e simili, sono sottoposti, almeno una volta all'anno, all'ispezione di un tecnico abilitato, nel rispetto della normativa vigente.