Art. 8.
                        A d e m p i m e n t i
 
   1.  L'organizzatore  di  pubblici  spettacoli  deve assistere allo
svolgimento degli stessi personalmente o  tramite  un  rappresentante
debitamente autorizzato e curare l'ossevanza delle disposizioni della
presente  legge,  del  relativo  regolamento  di  esecuzione  e delle
eventuali  misure  cautelative  richieste.   Inoltre   deve   vietare
l'accesso  alle  persone  che  non  abbiano  raggiunto  l'eta' minima
prevista.
   2. L'organizzatore deve assicurare un adeguato servizio di  ordine
generale  organizzativo  e  di  soccorso  nonche'  di  prevenzione di
inquinamento ambientale.
   3. Gli impianti ad azione meccanica e quelli mobili quali veicoli,
altalene e  simili,  sono  sottoposti,  almeno  una  volta  all'anno,
all'ispezione  di  un tecnico abilitato, nel rispetto della normativa
vigente.