Art. 9. Divieti e limitazioni 1. Sono vietati: a) gli spettacoli contrari alla morale, al buon costume o al sentimento religioso; b) gli spettacoli dai quali possano derivare situazioni di pericolo per l'incolumita' del pubblico e in particolare la sperimentazione dell'ipnotismo e della suggestione sugli spettatori; c) gli spettacoli nei quali siano sottoposti a maltrattamento animali; d) l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura, giochi d'azzardo ovvero giochi vietati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, nonche' la partecipazione agli stessi.