Art. 9.
                        Divieti e limitazioni
 
   1. Sono vietati:
     a) gli spettacoli contrari alla morale, al  buon  costume  o  al
sentimento religioso;
     b)  gli  spettacoli  dai  quali  possano  derivare situazioni di
pericolo  per  l'incolumita'  del  pubblico  e  in   particolare   la
sperimentazione dell'ipnotismo e della suggestione sugli spettatori;
     c)  gli  spettacoli  nei quali siano sottoposti a maltrattamento
animali;
     d) l'installazione ed il funzionamento di apparecchi  automatici
o  semiautomatici  da gioco che consentano la vincita di un premio in
denaro o in  natura,  giochi  d'azzardo  ovvero  giochi  vietati  con
decreto   del   Presidente   della  Giunta  provinciale,  nonche'  la
partecipazione agli stessi.