Art. 4.
           Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie
 
   1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  2  della  legge
provinciale 17 settembre 1973, n. 60, e' sostituita dalla seguente:
    "  a)  per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati
all'assistenza sanitaria, nonche' per l'acquisto e l'installazione di
dispositivi medici, impianti igienico-sanitari e tecnologici".