Art. 4. Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60, e' sostituita dalla seguente: " a) per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili destinati all'assistenza sanitaria, nonche' per l'acquisto e l'installazione di dispositivi medici, impianti igienico-sanitari e tecnologici".