Art. 5.
 
   1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge provinciale 13
gennaio 1992, n. 1, le parole "l'apertura e l'esercizio di  farmacie"
sono  soppresse.  Si  applica  la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 14 maggio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'