Art. 5. 1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, le parole "l'apertura e l'esercizio di farmacie" sono soppresse. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 14 maggio 1992 DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI'