Art. 12.
                      Esercizio e manutenzione
 
   1.  Il  personale  addetto  all'impianto  deve  aver conseguito il
patentino per l'utilizzo di gas tossici di cui all'art. 26 del  regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
   2.  Deve  essere tenuto apposito registro distribuito dall'Ufficio
tutela dell'aria, in cui devono essere riportati la data e la  firma,
con i dati di identificazione, della persona o della ditta che esegue
le seguenti operazioni:
     a)  i  reintegri  di  ammoniaca  nell'impianto  con  i  relativi
quantitativi;
     b) la manutenzione dell'impianto;
     c) la taratura dei sistemi di rilevamento ed  allarme  che  deve
essere effettuata ogni due mesi;
     d)  le  operazioni  di  neutralizzazione  con  le  quantita' del
liquido neutralizzato e suo smaltimento finale;
     e) la neutralizzazione di cui alla precedente  lettera  d)  deve
essere certificata da un tecnico qualificato.