Art. 12. Esercizio e manutenzione 1. Il personale addetto all'impianto deve aver conseguito il patentino per l'utilizzo di gas tossici di cui all'art. 26 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 2. Deve essere tenuto apposito registro distribuito dall'Ufficio tutela dell'aria, in cui devono essere riportati la data e la firma, con i dati di identificazione, della persona o della ditta che esegue le seguenti operazioni: a) i reintegri di ammoniaca nell'impianto con i relativi quantitativi; b) la manutenzione dell'impianto; c) la taratura dei sistemi di rilevamento ed allarme che deve essere effettuata ogni due mesi; d) le operazioni di neutralizzazione con le quantita' del liquido neutralizzato e suo smaltimento finale; e) la neutralizzazione di cui alla precedente lettera d) deve essere certificata da un tecnico qualificato.