Art. 13. Adeguamento degli impianti esistenti 1. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentato entro un anno all'ufficio competente il progetto di adeguamento. La realizzazione di tale progetto dovra' essere attuata entro il termine stabilito dalla I Sezione per l'igiene ambientale, che comunque non potra' essere superiore ai tre anni. Nel periodo tra la presentazione del progetto e l'attivazione del nuovo impianto, deve essre comunque garantita la sicurezza dell'impianto e del personale. 2. Ulteriori proroghe per fondati e documentati motivi tecnici nonche' per documentate difficolta' di rifornimento, consegna, installazione di macchine ed impianti, possono essere concesse dall'assessore provinciale competente su conforme parere della I Sezione per l'igiene ambientale. 3. La I Sezione per l'igiente ambientale ha la facolta' di stabilire ulteriori prescrizioni nel risanamento di impianti esistenti.