Art. 13.
                Adeguamento degli impianti esistenti
 
   1.  Per  gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto deve essere presentato  entro  un  anno  all'ufficio
competente  il  progetto  di  adeguamento.  La  realizzazione di tale
progetto dovra' essere attuata entro il  termine  stabilito  dalla  I
Sezione  per  l'igiene  ambientale,  che  comunque  non potra' essere
superiore ai tre anni. Nel periodo tra la presentazione del  progetto
e  l'attivazione del nuovo impianto, deve essre comunque garantita la
sicurezza dell'impianto e del personale.
   2. Ulteriori proroghe per fondati  e  documentati  motivi  tecnici
nonche'   per  documentate  difficolta'  di  rifornimento,  consegna,
installazione  di  macchine  ed  impianti,  possono  essere  concesse
dall'assessore  provinciale  competente  su  conforme  parere della I
Sezione per l'igiene ambientale.
   3. La I  Sezione  per  l'igiente  ambientale  ha  la  facolta'  di
stabilire   ulteriori   prescrizioni   nel  risanamento  di  impianti
esistenti.