Art. 14. 1. Per l'esame dei progetti relativi ad impianti di raffreddamento ad ammoniaca nonche' per i relaviti collaudi, la I Sezione per l'igiene ambientale, ai sensi dell'art. 10, comma 15, della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, potra' richiedere la presenza in qualita' di esperto di rappresentanti dei seguenti uffici: Ufficio sicurezza del lavoro; Ufficio tecnica della sicurezza; Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi.