Art. 14.
 
   1. Per l'esame dei progetti relativi ad impianti di raffreddamento
ad ammoniaca nonche' per  i  relaviti  collaudi,  la  I  Sezione  per
l'igiene  ambientale,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 15, della legge
provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, potra' richiedere la  presenza  in
qualita' di esperto di rappresentanti dei seguenti uffici:
    Ufficio sicurezza del lavoro;
    Ufficio tecnica della sicurezza;
    Ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi.